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COMUNICAZIONE SUL CINEMA - AIUTI DI STATO - COMMISSIONE EUROPEA

Si comunica che la Commissione Europea ha pubblicato in data 14 novembre 2013 la Comunicazione sul Cinema relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive.
Nell'allegare la versione italiana del testo e del comunicato stampa, si evidenziano di seguito i tre paragrafi che riguardano gli aiuti di Stato all'esercizio cinematografico.
La Commissione riconosce che in larga parte la regola del "de minimis" svolge in misura sufficiente il ruolo di sostegno alle sale. Negli altri casi, il sostegno ai cinema sarà considerato come aiuto per la promozione della culturale e valutato di conseguenza.
Paragrafi della Comunicazione Cinema che riguardano l’esercizio cinematografico
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Per quanto riguarda la portata delle attività sovvenzionate, alcuni Stati membri offrono aiuti ad attività diverse dalla produzione cinematografica. Alcuni Stati membri offrono aiuti anche alla distribuzione o ai cinema, ad esempio per sostenere i cinema in zone rurali o i cinema d'essai in generale oppure per coprirne il rinnovamento e la modernizzazione, incluso il passaggio delle sale cinematografiche al digitale. (…)
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Per quanto riguarda gli aiuti al cinema, dal momento che gli importi previsti sono di solito esigui, i livelli di aiuto di cui al regolamento de minimis dovrebbero essere, per esempio, sufficienti per i cinema di zone rurali o d'essai (NOTA) . Tuttavia, se uno Stato membro può giustificare la necessità di importi più consistenti per i cinema, gli aiuti verranno valutati sulla base della presente comunicazione come aiuti per la promozione della cultura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE. Gli aiuti a favore del cinema promuovono la cultura perché l'obiettivo principale dei cinema è mostrare film e i film sono prodotti culturali.
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La modernizzazione dei cinema, e la loro digitalizzazione, può essere sovvenzionata nei casi in cui gli Stati membri possano giustificare la necessità, la proporzionalità e l'adeguatezza di tali aiuti. Su tale base la Commissione valuterà se i regimi sono compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE.
(NOTA paragrafo 22)
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

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