| Si allega il testo della circolare Anec inoltrata in data 26 aprile in materia di Tax Credit per gli impianti digitali nelle sale cinematografiche. |
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ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinema
Roma, 26 aprile 2010
e,p.c. Alle Presidenze ANEM, ACEC Loro sedi
Oggetto: "crediti d'imposta per la digitalizzazione delle sale". DM 21 gennaio 2010
Sulla G.U. n. 85 del 13 aprile 2010 è stato pubblicato il DM 21 gennaio 2010 recante "Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale" (v. all. 5).
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni inviate in data 15 ottobre 2009 e in data 25 gennaio 2010, se ne confermano contenuti e si forniscono ulteriori approfondimenti ed informazioni.
· Durata e decorrenza: il decreto è entrato in vigore il 14 aprile 2010, ha validità fino al 31 dicembre 2010 e conseguentemente si rende applicabile per gli investimenti effettuati entro tale data. Per l'operatività della misura vige peraltro un meccanismo di retroattività. I crediti d'imposta operano retroattivamente per i costi sostenuti a partire dal 1° giugno 2008, fino alla soglia complessiva di 200 mila euro per ciascuna impresa e ragione sociale. L'estensione fino alla soglia di 500 mila euro si applica per i costi sostenuti successivamente al 9 giugno 2009 (art. 2, c. 3 del DM).
· Soggetti beneficiari e regola "de minimis": diversamente dagli altri decreti attuativi delle misure di tax-credit e tax-shelter introdotte dalla finanziaria per il 2008, relativi ai settori della produzione e distribuzione cinematografica, il decreto recante il credito d'imposta per la digitalizzazione delle sale è stato emanato mediante il ricorso alla regola "de minimis". Ciò per rendere applicabili quanto prima le disposizioni della legge finanziaria per il 2008 messe in discussione dalla procedura formale avviata dalla Commissione Europea. La procedura è tuttora in atto e sarà determinante per una eventuale e sperabile riedizione della norma a partire dal 1° gennaio 2011. La regola "de minimis" non implica invece l'obbligo dell'autorizzazione della Commissione Europea, nei limiti della soglia complessiva di 200 mila euro per triennio e per singola impresa e ragione sociale. Tale soglia, nel febbraio 2008, dall'Unione Europea è stata elevata, temporaneamente e fino al 31 dicembre 2010, a 500 mila euro, al fine di fronteggiare la globale situazione di crisi economica e finanziaria degli Stati membri (art. 5 del DM). · Misura: alle imprese di esercizio cinematografico viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di impianti per la proiezione digitale. E' previsto un massimale annuo per ciascuno schermo pari a 50.000 euro (il massimale è riferito al credito d'imposta e non al costo dell'acquisizione) (art.1, c. 327 lett. c), n.1 della Legge 244/2007). · Costi accessori: il credito d'imposta del 30 per cento è riconosciuto anche per le spese di formazione del personale e per i costi e le spese connesse e strumentali per la ristrutturazione e conformazione degli impianti e dei locali. Tali costi sono ammissibili entro la misura del 20 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione degli impianti (art. 2, c. 2 del DM). · Applicabilità: fermi restando i tetti "de minimis" per ciascuna impresa, la contabilizzazione del credito d'imposta avviene per schermo. Il credito d'imposta spetta comunque alle monosale e multisale fino a quattro schermi ovunque ubicate, nonché alle multisale da cinque a dieci schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. In tutti gli altri casi il credito d'imposta spetta a condizione che l'impresa s'impegni a rispettare nelle multisale in questione un obbligo di programmazione per i film nazionali ed europei che abbiano ottenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali requisiti di eleggibilità. Le imprese per il primo anno dovranno destinare a tali film il 20 per cento delle giornate di programmazione per ciascun impianto digitale, per il secondo anno il 30 per cento, per il terzo il 50 per cento (art. 2, c.1). Il mancato rispetto dell'obbligo di programmazione comporta la decadenza del credito d'imposta ( V. successivo paragrafo su "decadenze, recuperi e sanzioni"). L'impegno va espresso alla Direzione Generale per il Cinema del Ministero. Si consiglia di utilizzare il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e che unitamente agli altri modelli verrà a breve pubblicato su il sito della Direzione Generale e di cui, comunque, daremo successiva comunicazione. L'impegno decorre a partire dal semestre successivo, e cioè dal 1° luglio 2010, per gli impianti già acquisiti al 14 aprile 2010 (data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale), ovvero dal semestre susseguente alla ultimazione dei lavori (normalmente dal 1° gennaio 2011). Le giornate di programmazione possono essere realizzate e conteggiate nell'ambito di tutti gli schermi facenti parte del complesso il che rende sufficientemente agevole - specie per il primo anno - il raggiungimento degli obblighi in questione. Esemplificando, si ipotizzi: - un multiplex di dieci schermi che abbia installato tre impianti digitali; - che il multiplex sia operativo per tutto l'anno e con tutti gli schermi e che quindi il totale delle giornate di programmazione ammonta a 3.650 (365 giorni x 10 schermi); - che i tre schermi in ipotesi digitalizzati effettuano 1.095 giornate (365 giorni x 3). Conseguentemente le giornate da destinare ai film eleggibili - spalmabili sulle 3.650 dell' intera struttura - saranno: - 219 giornate per il primo anno (ovverosia il 20% delle 1.095 giornate dei tre schermi) - 329 giornate per il secondo anno (ovverosia il 30%) - 548 giornate per il terzo anno (50%). In tale ipotesi numerica la spalmatura abbassa le percentuali reali a 6, 9 e 14 per cento, realizzabili in tutti schermi e prescindendo dalla tecnologia sia essa digitale o analogica. Ciò ovviamente con riferimento ai dati sopra esemplificati; a risultati diversi si perviene ipotizzando dati di partenza diversi in relazione a totale degli schermi e schermi digitalizzati per cui si richiede il credito d'imposta. Si invitano quindi le imprese associate ad effettuare accorte valutazioni anche incrociando i dati che comportino un eventuale superamento del limite del "de minimis". I film eleggibili per il rispetto dell'obbligo di programmazione sono: a) I film europei che abbiano superato test di culturalità nell'ambito di analoghi benefici fiscali già approvati dalla Commissione Europea; b) Le tipologie di film indicati dai commi 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 1 del DM 7 maggio 2009 che ha introdotto il tax credit a favore delle imprese di produzione e cioè: - film che rispondono ai requisiti di eleggibilità culturale (comma 4). Si tratta della prevalenza dei film italiani. - film di Interesse Culturale Nazionale (comma 4). E' la nota tipologia fissata dal decreto legislativo n. 28 del 2004. - film difficili (comma 5). E' una nuova tipologia. - film con risorse finanziarie modeste (comma 6). E' una nuova tipologia. - film di nazionalità diversa da quella italiana che si avvalgono dei requisiti di cui al comma 335 della legge 244/2007, ovverosia i film stranieri girati sul territorio italiano avvalendosi di imprese italiane di produzione o post-produzione (comma 8). E' una nuova tipologia. Se è vero che la spalmatura sull'intero complesso consente una qualche sostenibilità da parte delle imprese di esercizio, l'obbligo di programmazione è una norma discutibile anche in via di principio, e che la stessa Amministrazione ha subito in relazione alle indicazioni della Commissione Europea. Inoltre, si nutrono forti perplessità sulla possibilità di funzionamento del dispositivo e quindi sulla stessa efficacia a raggiungere gli obiettivi voluti. A tal fine, congiuntamente all'ANEM, è stata avanzata all'Amministrazione una motivata richiesta di revisione, il cui testo si acclude in allegato (v. all. 4). · Procedura: la fruizione dei crediti d'imposta, è meno automatica di quella degli usuali crediti d'imposta per la programmazione. Avverrà sempre utilizzando il modello F24 come atto finale di una procedura alquanto complessa. La procedura peraltro è guidata da una serie di modelli per la maggior parte obbligatori a pena di decadenza; altri sono solo funzionali. I modelli verranno a breve pubblicati sul sito della Direzione Generale per il Cinema del Ministero (www.cinema.beniculturali.it). Si consiglia vivamente uno scrupoloso e preciso utilizzo degli stessi inviandoli per raccomandata A.R. o consegnandoli personalmente in loco debitamente compilati e corredati dalla documentazione richiesta. Sostanzialmente la procedura si articola in quattro fasi successive: 1) preventiva segnalazione al Ministero degli investimenti; 2) istanza per l'acquisizione del beneficio; 3) comunicazione da parte del Ministero dell'ammontare del credito (anche mediante silenzio-assenso di conferma); 4) utilizzo mediante Mod. F.24. L'articolo 3 del decreto definisce nei dettagli la procedura. A) Procedura ordinaria (lavori e installazioni ancora da effettuare) A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare al Ministero: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999; b) la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero contenente tra l'altro, con riferimento a ciascuno schermo, il piano dei lavori con indicazione del preventivo dei costi. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui alla precedente lettera b) il Ministero comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la eventuale provvisoria non eleggibilità delle spese indicate. E' uno strumento di garanzia che consente - se ne esistono i presupposti - di ripresentare la comunicazione con le opportune rettifiche (il che peraltro può avvenire non più di una volta con riferimento al medesimo schermo). L'atto formale di richiesta del credito d'imposta è rappresentato dall'istanza che l'impresa di esercizio deve presentare al Ministero entro 90 giorni dal termine dei lavori e/o dell'installazione degli impianti. A pena di decadenza l'istanza va redatta sui modelli predisposti dal Ministero medesimo, Nell'istanza deve essere specificato, per ciascuno schermo: a) il costo complessivo con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; b) l'avvenuta presentazione della dichiarazione e della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza. B) Procedura Straordinaria (per lavori e installazioni in corso d'opera o già effettuate alla data del 14 aprile 2010) Per i lavori e le installazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto (14 aprile 2010) siano già in corso d'opera, la dichiarazione e la comunicazione di cui al comma 1, lett. a) e b) dell'articolo 3 vanno presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Per i lavori che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultino terminati, l'istanza va presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. L'istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva e dalla comunicazione di cui al comma 1, lett.a) e b) dell'articolo 3 che in tal caso, per la ovvia coincidenza dei tempi, non vanno presentate in anticipo e con atto separato. In entrambe le situazioni, il termine per la comunicazione del Ministero dell'importo di credito spettante è prorogato da 60 a 90 giorni. - sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997; - non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP; - non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del T.U.I.R. Decadenze, recuperi e sanzioni Il credito d'imposta decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, il Ministero ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. I crediti d'imposta vanno indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato. Cumulo Il decreto dispone espressamente che i crediti d'imposta sono cumulabili con i contributi di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 28 del 2004 (contributi in conto interesse e contributi in conto capitale) e con le altre consimili misure pubbliche di sostegno nei limiti finanziari del "de minimis". (articolo 4, comma 2). Peraltro la disposizione non esaurisce tutte le possibili incidenze che il "cumulo" di benefici diversi può determinare. A tal fine l'ANEC di concerto con l'ANEM ha proposto un quesito all'Amministrazione ipotizzando anche le possibili soluzioni (v. all. 1). Applicazioni particolari Il decreto è auto applicativo e non necessita di ulteriori strumenti normativi. Devono essere solo pubblicati sul sito del Ministero i modelli per le comunicazioni e le istanze. Peraltro su talune specifiche questioni sussistono alcuni dubbi interpretativi sulla estensione dell'applicazione della norma. Essi riguardano in particolare: - il cumulo tra credito d'imposta e altri benefici statali o regionali; - il trattamento dei contratti di leasing; - il trattamento dei contratti di VPF (Virtual Print Fee) intercorsi con terzi facilitatori. In relazione a tali problemi l'ANEC di concerto con l'ANEM ha formulato alla Direzione Generale per il Cinema tre distinti quesiti (v. all. 1, 2 e 3). In attesa di acquisire una risposta dell'Amministrazione si consiglia comunque di avviare la procedura specie per gli impianti già installati o in corso d'opera. Sarà infatti l'Amministrazione - a norma dell'articolo 3, comma 2 del decreto - a doversi pronunciare in relazione ad eventuali ineleggibilità delle spese indicate. *** ** *** ** *** Come già detto siamo in presenza di procedure più complesse rispetto alla tradizionale disciplina dei crediti d'imposta per la programmazione: - in ragione di esigenze di monitoraggio da parte delle due amministrazioni (Beni culturali e Finanze); - in relazione al fatto che il beneficio si colloca nell'ambito dei complessivi provvedimenti di tax-credit e tax-shelter a favore della produzione e della distribuzione cinematografica e delle loro procedure; - in relazione alle più recenti applicazioni del credito d'imposta in altri settori economici. Non può inoltre escludersi che la quotidiana e concreta esperienza possa far emergere questioni non previste. Si invitano quindi le Sedi in indirizzo a contattare, preferibilmente per iscritto, la scrivente Presidenza per eventuali segnalazioni. Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale approfondimento, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti. Il Presidente Paolo Protti
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