logo_anec

Anagrafica Cinema

Cerca in Anagrafica

Messaggi Privati

Non sei identificato sul sito.

Decreti Attuativi
Crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico. DM 21 gennaio 2010

All. 5

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 21 gennaio 2010

 

Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale. (10A04341) (GU n. 85 del 13-4-2010)

 

IL MINISTRO PER I BENI   E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    

Visto l'art. 1 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  recante

«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato», ed in particolare il comma 327, lettera c), n. 1;

Visto il comma 333 del citato art. 1, che prevede che  con  decreto

ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette

misure di incentivazione fiscale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,

n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  recante  «Misure

urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  «Norme  di

semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede   di

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del  26  settembre

2001   su   taluni   aspetti   giuridici   riguardanti    le    opere

cinematografiche e le altre opere audiovisive;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e  successive

modificazioni, «Riforma della  disciplina  in  materia  di  attivita'

cinematografiche»;

Vista la legge 30  dicembre  2004,  n.  311  «Disposizioni  per  la

formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in

particolare l'art. 1, commi da 421 a 423;

Vista la comunicazione della Commissione  europea  del  22  gennaio

2009, come modificata dalla comunicazione, di analogo contenuto,  del

25 febbraio  2009,  concernente  «Quadro  di  riferimento  temporaneo

comunitario per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'accesso

al finanziamento  delle  imprese  nell'attuale  situazione  di  crisi

finanziaria ed economica»;

Vista la decisione della Commissione europea del  28  maggio  2009,

C(2009)4277, di autorizzazione del  regime  di  aiuti  temporanei  di

importo  limitato  e  compatibile  a  seguito  della  notifica  della

direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  effettuata  ai

sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato UE, concernente, tra le

altre, le condizioni da rispettare per  la  concessione  degli  aiuti

temporanei di importo limitato e compatibile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  3

giugno 2009, concernente le modalita' per l'applicazione della citata

comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio  2009  ed,  in

particolare, l'art. 3, relativo  agli  aiuti  temporanei  di  importo

limitato e compatibile, nonche' l'art. 2,  comma  4,  concernente  il

rispetto dell'impegno Deggendorf relativo agli aiuti temporanei;

Visto l'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio  del

22 marzo 1999 concernente il recupero degli aiuti dichiarati illegali

o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009,  recante  disposizioni

applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione

in relazione alla realizzazione di  opere  cinematografiche,  di  cui

alla legge n. 244 del 2007;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

 

Adotta

il seguente decreto:

    

Art. 1

Definizioni

    

      1.   Per   imprese   di   esercizio   cinematografico,   ai    fini

    dell'applicazione dell'art. 1, comma 327, lettera  c),  n.  1,  della

    legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti: legge,  si  intendono  quelle

    imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in  Italia,

    inclusi  gli  enti  non  commerciali   in   relazione   all'attivita'

    commerciale esercitata, che, al  momento  della  presentazione  delle

    comunicazioni di cui  all'art.  3  del  presente  decreto,  risultino

    iscritte, o abbiano presentato  domanda  di  iscrizione,  nell'elenco

    informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  del

    decreto  legislativo  22   gennaio   2004,   n.   28   e   successive

    modificazioni,  d'ora  in  avanti:  decreto  legislativo,  presso  il

    Ministero per i beni e le attivita' culturali.

      2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 327, lettera c), n.

    1, della legge, possono essere prese in  considerazione  quali  spese

    sostenute  per  l'introduzione   e   acquisizione   di   impianti   e

    apparecchiature destinate alla proiezione digitale  le  seguenti:  a)

    acquisto, anche in locazione finanziaria, di apparecchi di proiezione

    e riproduzione digitale; b) acquisto, anche in locazione finanziaria,

    di impianti e apparecchiature per la ricezione del  segnale  digitale

    via terrestre e  via  satellite;  c)  spese  per  la  formazione  del

    personale; d) spese connesse e strumentali per la ristrutturazione  e

    conformazione delle  cabine  di  proiezione,  degli  impianti  e  dei

    servizi  e  locali  accessori  adibiti   alla   proiezione   mediante

    pellicola.

 

Art. 2
     
    Crediti d'imposta per le spese sostenute dalle imprese  di  esercizio
      cinematografico per la digitalizzazione delle sale 
      1. Alle imprese di esercizio cinematografico, di  cui  all'art.  1,
    comma 1 del presente decreto, spetta un credito d'imposta pari al 30%
    delle  spese  complessivamente   sostenute   per   l'introduzione   e
    acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla  proiezione
    digitale, come definite all'art. 1, comma 2,  del  presente  decreto,
    con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro
    50.000. Il credito d'imposta spetta, comunque:  a)  alle  monosale  e
    multisale fino a quattro schermi ovunque ubicate; b)  alle  multisale
    fino a dieci schermi ubicate in comuni con  popolazione  inferiore  a
    50.000 abitanti. In tutti gli altri casi, il credito d'imposta spetta
    a condizione che l'impresa  si  impegni  a  rispettare  dal  semestre
    successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
    dal semestre susseguente alla ultimazione dei lavori, un  obbligo  di
    programmazione relativo alle opere cinematografiche rientranti  nelle
    categorie di cui  all'art.  1,  commi  4,  5,  6  e  8,  del  decreto
    ministeriale 7 maggio 2009,  recante  «Disposizioni  applicative  dei
    crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica
    in relazione alla realizzazione di  opere  cinematografiche,  di  cui
    alla legge n. 244 del 2007», d'ora in avanti: decreto ministeriale  7
    maggio  2009,  e  a  film  europei  che  abbiano  superato  test   di
    culturalita' nell'ambito di analoghi benefici fiscali gia'  approvati
    dalla Commissione europea, riferito al complesso in cui  siano  stati
    introdotti uno o piu' impianti digitali, cosi' articolato: a)  per  i
    primi 12 mesi, 20%  delle  giornate  di  programmazione  per  ciascun
    impianto digitale introdotto; b) per i secondi  12  mesi,  30%  delle
    giornate di programmazione per ciascun impianto digitale  introdotto;
    c) per i terzi 12 mesi, 50%  delle  giornate  di  programmazione  per
    ciascun impianto digitale introdotto. Le giornate  di  programmazione
    di  cui  all'obbligo  sopra  descritto  possono   essere   realizzate
    nell'ambito di tutti gli schermi facenti parte del complesso. 
      2. Fermi restando i limiti e le  percentuali  di  cui  all'art.  1,
    comma 327, lettera c), n. 1,  della  legge,  le  spese  di  cui  alle
    lettere c) e d) dell'art. 1,  comma  2,  del  presente  decreto  sono
    ammissibili in misura non superiore al venti per  cento  delle  spese
    complessivamente sostenute  ai  sensi  delle  lettere  a)  e  b)  del
    medesimo art. 1, comma 2. 
      3. I crediti d'imposta di cui al  presente  articolo  spettano  con
    riferimento agli investimenti e le spese a decorrere  dal    giugno
    2008 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso  al  31
    dicembre 2009, tenuto conto di quanto previsto all'art. 5,  comma  1,
    del presente decreto. Il diritto  al  credito  d'imposta  di  cui  al
    presente articolo matura a partire dal mese successivo  a  quello  in
    cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: a) le  spese
    di cui all'art. 1, comma 2,  del  presente  decreto,  si  considerano
    sostenute ai  sensi  dell'art.  109  del  T.U.I.R.;  b)  e'  avvenuto
    l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera a). Il  credito
    d'imposta decade ove non venga rispettato,  per  i  casi  in  cui  e'
    previsto, l'obbligo di programmazione di cui al comma 1 del  presente
    articolo. 
Art. 3
Procedure per la concessione dei crediti
d'imposta di cui all'art. 2
     
      1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i
    soggetti interessati devono presentare al Ministero per i beni  e  le
    attivita' culturali: 
        a) la dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  con  la
    quale dichiarare di non rientrare tra coloro che  hanno  ricevuto  e,
    successivamente, non rimborsato o depositato  in  un  conto  bloccato
    aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla
    Commissione europea ai sensi dell'art. 14  del  regolamento  (CE)  n.
    659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999; 
        b) la comunicazione, da  redigersi  su  modelli  predisposti  dal
    Ministero medesimo entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
    presente decreto, contenente tra l'altro, con riferimento a  ciascuno
    schermo, il piano dei  lavori  con  indicazione  del  preventivo  dei
    costi. 
      2. Entro la fine del mese successivo a quello  di  ricezione  della
    comunicazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, il
    Ministero per i beni e le attivita' culturali  comunica  ai  soggetti
    interessati,  mediante  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  la
    provvisoria  non  eleggibilita'  delle  spese  indicate.  I  soggetti
    interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma  1,
    lettera b), non  piu'  di  una  volta  con  riferimento  al  medesimo
    schermo. 
      3. A pena di decadenza, l'impresa di  esercizio  presenta  apposita
    istanza al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  da
    redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata  in
    vigore del presente decreto dal Ministero medesimo, entro  90  giorni
    dal  termine  dei  lavori.  Nell'istanza   deve   essere,   comunque,
    specificato, per ciascuno schermo: 
        a) il costo complessivo con attestazione  di  effettivita'  delle
    spese sostenute, rilasciata dal  presidente  del  collegio  sindacale
    ovvero da un revisore  contabile  o  da  un  professionista  iscritto
    nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e  degli
    esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei  consulenti
    del  lavoro,  nelle  forme  previste  dall'art.  13,  comma  2,   del
    decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 28 maggio 1997,  n.  140,  ovvero  dal  responsabile  del
    centro di assistenza fiscale; 
        b)  l'avvenuta  presentazione   della   dichiarazione   e   delle
    comunicazioni di cui al comma 1. 
      4. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di  cui  al
    comma 3 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attivita'
    culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con
    ricevuta di ritorno, l'importo del  credito  spettante.  In  caso  di
    mancata comunicazione nel termine indicato, i  crediti  d'imposta  si
    intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza. 
      5. Il  credito  d'imposta  decade  qualora  le  spese  non  vengano
    riconosciute eleggibili ai sensi dell'art. 1  del  presente  decreto,
    ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti.  In  tal
    caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente  gia'
    fruito. 
      6. Il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  trasmette
    annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate,  entro  il
    30 aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata comunicata la
    spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del  comma  5  del  presente
    articolo, l'elenco dei  beneficiari  ammessi  a  fruire  dei  crediti
    d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi  a
    ciascuno spettanti. 
      7. Per i lavori che, alla data di entrata in  vigore  del  presente
    decreto,  siano  gia'  in  corso  d'opera,  i  soggetti   interessati
    presentano le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) e b)  entro
    60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per  i  lavori
    che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  risultino
    terminati, i soggetti interessati  presentano  l'istanza  di  cui  al
    comma 3 del presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in  vigore
    del  presente  decreto.  L'istanza  dovra'  essere  corredata   dalla
    dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), del  presente  articolo,
    nonche' dalle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b). Il termine
    di cui al comma 4 del presente articolo e' prorogato di 30 giorni. 
 
Art. 4
Altre disposizioni
     
      1. I crediti d'imposta di cui al presente  decreto  non  concorrono
    alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e  del
    valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle
    attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di  cui  agli
    articoli 61 e  109,  comma  5,  del  T.U.I.R.,  e  sono  utilizzabili
    esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui,  ai
    sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto
    alla loro fruizione. 
      2. I crediti d'imposta di cui al presente decreto  sono  cumulabili
    con i contributi di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo
    e con le altre consimili misure  pubbliche  di  sostegno  nei  limiti
    finanziari stabiliti nei provvedimenti di cui alle lettere  a)  e  b)
    dell'art. 5, comma 1, tenuto conto dei rispettivi  periodi  temporali
    di riferimento ivi previsti. 
      3.  I  crediti  d'imposta  spettanti  sono  indicati,  a  pena   di
    decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
    riconoscimento del  credito,  sia  nella  dichiarazione  dei  redditi
    relativa al periodo di imposta in  cui  i  crediti  sono  utilizzati,
    evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato. 
      4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero per  i
    beni e le attivita' culturali, si accerti l'indebita fruizione, anche
    parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per  il  mancato
    rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa
    dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
    determinato l'importo fruito, il Ministero ne  da'  comunicazione  in
    via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del
    relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
      5. Il recupero del credito d'imposta  indebitamente  utilizzato  e'
    effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421
    a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del
    quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o
    rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
    decreto, si applicano le disposizioni  in  materia  di  liquidazione,
    accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui
    redditi. 
      6. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica  telematicamente
    al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'eventuale indebita
    fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  di  imposta  accertata
    nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. 
      7. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per  i  beni  e  le
    attivita' culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60
    giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
    stabiliti i termini, le modalita' ed il contenuto della trasmissione,
    mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 4  e  6  del
    presente articolo, e  di  cui  all'art.  3,  comma  6,  del  presente
    decreto. 
 
Art. 5
Decorrenza e applicazione
     
      1. Nelle more della decisione di autorizzazione  della  Commissione
    europea di cui all'art. 1, comma 334, della legge n. 244 del 2007, le
    disposizioni   del   presente   decreto   possono    essere    fruite
    esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti: 
        a) dal regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  europea
    del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di  importanza  minore  (de
    minimis) per  i  costi  sostenuti  dal    giugno  2008  fino  al 17
    dicembre 2008; 
        b) dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  3
    giugno 2009, dalla comunicazione della  Commissione  europea  del  22
    gennaio  2009,  come  modificata  dalla  comunicazione,  di   analogo
    contenuto, del 25 febbraio 2009, dalla decisione C(2009)2477  del  28
    maggio 2009 della Commissione europea, in  relazione  agli  aiuti  di
    importo  limitato,  per  i  costi  sostenuti  successivamente  al  17
    dicembre 2008. 
      Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
    controllo. 
   
         Roma, 21 gennaio 2010 
     
                                                                               Il Ministro per i beni  
                                                                               e le attivita' culturali 
                                                                                    Bondi          
    
Il Ministro dell'economia 
         e delle finanze 
             Tremonti