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All. 5
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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DECRETO 21 gennaio 2010
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Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale. (10A04341) (GU n. 85 del 13-4-2010)
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato», ed in particolare il comma 327, lettera c), n. 1;
Visto il comma 333 del citato art. 1, che prevede che con decreto
ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette
misure di incentivazione fiscale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 26 settembre
2001 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere
cinematografiche e le altre opere audiovisive;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, «Riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 1, commi da 421 a 423;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio
2009, come modificata dalla comunicazione, di analogo contenuto, del
25 febbraio 2009, concernente «Quadro di riferimento temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso
al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica»;
Vista la decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009,
C(2009)4277, di autorizzazione del regime di aiuti temporanei di
importo limitato e compatibile a seguito della notifica della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato UE, concernente, tra le
altre, le condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti
temporanei di importo limitato e compatibile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
giugno 2009, concernente le modalita' per l'applicazione della citata
comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009 ed, in
particolare, l'art. 3, relativo agli aiuti temporanei di importo
limitato e compatibile, nonche' l'art. 2, comma 4, concernente il
rispetto dell'impegno Deggendorf relativo agli aiuti temporanei;
Visto l'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del
22 marzo 1999 concernente il recupero degli aiuti dichiarati illegali
o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante disposizioni
applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione
in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui
alla legge n. 244 del 2007;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Definizioni
1. Per imprese di esercizio cinematografico, ai fini
dell'applicazione dell'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1, della
legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti: legge, si intendono quelle
imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia,
inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attivita'
commerciale esercitata, che, al momento della presentazione delle
comunicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, risultino
iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco
informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive
modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 327, lettera c), n.
1, della legge, possono essere prese in considerazione quali spese
sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e
apparecchiature destinate alla proiezione digitale le seguenti: a)
acquisto, anche in locazione finanziaria, di apparecchi di proiezione
e riproduzione digitale; b) acquisto, anche in locazione finanziaria,
di impianti e apparecchiature per la ricezione del segnale digitale
via terrestre e via satellite; c) spese per la formazione del
personale; d) spese connesse e strumentali per la ristrutturazione e
conformazione delle cabine di proiezione, degli impianti e dei
servizi e locali accessori adibiti alla proiezione mediante
pellicola.
Art. 2
Crediti d'imposta per le spese sostenute dalle imprese di esercizio
cinematografico per la digitalizzazione delle sale
1. Alle imprese di esercizio cinematografico, di cui all'art. 1,
comma 1 del presente decreto, spetta un credito d'imposta pari al 30%
delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e
acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione
digitale, come definite all'art. 1, comma 2, del presente decreto,
con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro
50.000. Il credito d'imposta spetta, comunque: a) alle monosale e
multisale fino a quattro schermi ovunque ubicate; b) alle multisale
fino a dieci schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a
50.000 abitanti. In tutti gli altri casi, il credito d'imposta spetta
a condizione che l'impresa si impegni a rispettare dal semestre
successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
dal semestre susseguente alla ultimazione dei lavori, un obbligo di
programmazione relativo alle opere cinematografiche rientranti nelle
categorie di cui all'art. 1, commi 4, 5, 6 e 8, del decreto
ministeriale 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei
crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica
in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui
alla legge n. 244 del 2007», d'ora in avanti: decreto ministeriale 7
maggio 2009, e a film europei che abbiano superato test di
culturalita' nell'ambito di analoghi benefici fiscali gia' approvati
dalla Commissione europea, riferito al complesso in cui siano stati
introdotti uno o piu' impianti digitali, cosi' articolato: a) per i
primi 12 mesi, 20% delle giornate di programmazione per ciascun
impianto digitale introdotto; b) per i secondi 12 mesi, 30% delle
giornate di programmazione per ciascun impianto digitale introdotto;
c) per i terzi 12 mesi, 50% delle giornate di programmazione per
ciascun impianto digitale introdotto. Le giornate di programmazione
di cui all'obbligo sopra descritto possono essere realizzate
nell'ambito di tutti gli schermi facenti parte del complesso.
2. Fermi restando i limiti e le percentuali di cui all'art. 1,
comma 327, lettera c), n. 1, della legge, le spese di cui alle
lettere c) e d) dell'art. 1, comma 2, del presente decreto sono
ammissibili in misura non superiore al venti per cento delle spese
complessivamente sostenute ai sensi delle lettere a) e b) del
medesimo art. 1, comma 2.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo spettano con
riferimento agli investimenti e le spese a decorrere dal 1° giugno
2008 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2009, tenuto conto di quanto previsto all'art. 5, comma 1,
del presente decreto. Il diritto al credito d'imposta di cui al
presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in
cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: a) le spese
di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, si considerano
sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R.; b) e' avvenuto
l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera a). Il credito
d'imposta decade ove non venga rispettato, per i casi in cui e'
previsto, l'obbligo di programmazione di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 3
Procedure per la concessione dei crediti
d'imposta di cui all'art. 2
1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i
soggetti interessati devono presentare al Ministero per i beni e le
attivita' culturali:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la
quale dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato
aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999;
b) la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal
Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, contenente tra l'altro, con riferimento a ciascuno
schermo, il piano dei lavori con indicazione del preventivo dei
costi.
2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della
comunicazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti
interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la
provvisoria non eleggibilita' delle spese indicate. I soggetti
interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 1,
lettera b), non piu' di una volta con riferimento al medesimo
schermo.
3. A pena di decadenza, l'impresa di esercizio presenta apposita
istanza al Ministero per i beni e le attivita' culturali, da
redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto dal Ministero medesimo, entro 90 giorni
dal termine dei lavori. Nell'istanza deve essere, comunque,
specificato, per ciascuno schermo:
a) il costo complessivo con attestazione di effettivita' delle
spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto
nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti
del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale;
b) l'avvenuta presentazione della dichiarazione e delle
comunicazioni di cui al comma 1.
4. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al
comma 3 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di
mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si
intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.
5. Il credito d'imposta decade qualora le spese non vengano
riconosciute eleggibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto,
ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal
caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia'
fruito.
6. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali trasmette
annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata comunicata la
spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 5 del presente
articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti
d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a
ciascuno spettanti.
7. Per i lavori che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano gia' in corso d'opera, i soggetti interessati
presentano le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) e b) entro
60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i lavori
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino
terminati, i soggetti interessati presentano l'istanza di cui al
comma 3 del presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. L'istanza dovra' essere corredata dalla
dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo,
nonche' dalle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b). Il termine
di cui al comma 4 del presente articolo e' prorogato di 30 giorni.
Art. 4
Altre disposizioni
1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai
sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto
alla loro fruizione.
2. I crediti d'imposta di cui al presente decreto sono cumulabili
con i contributi di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo
e con le altre consimili misure pubbliche di sostegno nei limiti
finanziari stabiliti nei provvedimenti di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 5, comma 1, tenuto conto dei rispettivi periodi temporali
di riferimento ivi previsti.
3. I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di
decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati,
evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato.
4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero per i
beni e le attivita' culturali, si accerti l'indebita fruizione, anche
parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato
rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa
dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato
determinato l'importo fruito, il Ministero ne da' comunicazione in
via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
5. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e'
effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421
a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o
rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui
redditi.
6. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente
al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata
nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo.
7. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i termini, le modalita' ed il contenuto della trasmissione,
mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 4 e 6 del
presente articolo, e di cui all'art. 3, comma 6, del presente
decreto.
Art. 5
Decorrenza e applicazione
1. Nelle more della decisione di autorizzazione della Commissione
europea di cui all'art. 1, comma 334, della legge n. 244 del 2007, le
disposizioni del presente decreto possono essere fruite
esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti:
a) dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea
del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de
minimis) per i costi sostenuti dal 1° giugno 2008 fino al 17
dicembre 2008;
b) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
giugno 2009, dalla comunicazione della Commissione europea del 22
gennaio 2009, come modificata dalla comunicazione, di analogo
contenuto, del 25 febbraio 2009, dalla decisione C(2009)2477 del 28
maggio 2009 della Commissione europea, in relazione agli aiuti di
importo limitato, per i costi sostenuti successivamente al 17
dicembre 2008.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 21 gennaio 2010
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bondi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
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